Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/06/2019 - Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva non impedisce l’avvio di un secondo procedimento per il medesimo reato qualora le condotte contestate siano diverse

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La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 2 aprile 2019 (ud. 29 gennaio 2019) n. 14366, riafferma il principio secondo il quale «la condanna definitiva per il reato di bancarotta fraudolenta non impedisce di procedere nei confronti dello stesso imputato per altre distinte condotte di bancarotta relative alla medesima procedura concorsuale». Inoltre, prosegue la Corte, nemmeno la condanna definitiva per il reato di appropriazione indebita impedisce un nuovo procedimento per bancarotta fraudolenta distrattiva integrando, le due fattispecie, un reato complesso ex art. 84 c.p. I giudici di legittimità concludono annullando d’ufficio con rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui determina le pene accessorie ex art. 216, u.c., l. fall., nella misura fissa di anni dieci, in ossequio alla declaratoria di incostituzionalità nel frattempo intervenuta della fissità di tali pene accessorie (sent. C. Cost. 222/2018).