Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/06/2019 - La modifica intervenuta ad opera della Legge di Stabilità per cui l’aliquota Ires per il 2016 è stata determinata nella misura del 24% - in luogo della precedente fissata al 27,5% - è norma extra penale che lascia immutata la fattispecie di cui all’art. 4 d. lgs. 74/2000, mutando il solo parametro di calcolo per l’individuazione della soglia di punibilità

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 marzo 2019 (p.u. del 29 gennaio 2019) n. 11520, analizzando il rapporto tra la Legge di Stabilità e l’art. 4 d. lgs. 74/2000, ritiene inalterata la fattispecie di cui al predetto articolo 4 in ogni suo elemento – oggettivo, soggettivo e soglia di punibilità – analizzando gli effetti penali della successione di leggi extrapenali con riferimento alla fattispecie astratta e non al fatto concreto. Non ritiene quindi che l’applicazione del suddetto art. 4, anche dopo la modifica sopra riferita, violi il principio di retroattività della legge favorevole, sancito a livello nazionale e sovranazionale.