Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/06/2019 - Omesso versamento IVA: senza punibilità il superamento minimo della soglia

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione Terza Sezione Penale con la sentenza n. 15020/2019 ha precisato che, nei casi di omesso versamento IVA, il superamento di poco della soglia prevista dall’art. 10ter D.lgs. n. 74/2000 consente la configurabilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131bis c.p. e, quindi, la non punibilità del contribuente.

Nel caso di specie, un imprenditore bresciano veniva riconosciuto responsabile del reato ex art. 10ter D.lgs. n. 74/2000 in ragione del mancato versamento dell’imposta nell’ammontare complessivo di euro 252.092. La norma sopra citata prevede che: «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta». L’art. 131bis c.p. stabilisce che non sono punibili i reati per cui è prevista una pena detentiva non superiore a cinque anni, oppure la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva, quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p. , l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell’imputato e disposto il rinvio della causa alla Corte di merito, con enunciazione del seguente principio di diritto: «Nel reato di omesso versamento IVA il superamento in misura significativa della soglia di punibilità prevista dall’art. 10-ter decreto legislativo 74/2000 non consente la configurabilità della particolare tenuità dei fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; allorquando, invece, si tratti di importo di poco superiore a detta soglia, occorre, ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità, valutare la condotta nella sua interezza». I Massimi giudici hanno dunque rilevato che la sentenza impugnata non ha effettuato alcuna valutazione della condotta dell’imputato, tantomeno con riferimento al piano oggettivo, riferito cioè all’entità della somma ed al suo scostamento dalla soglia fissata dall’art. art. 10-ter. Di conseguenza, il Giudice del rinvio dovrà tornare a pronunciarsi sull’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131bis c.p., invocata dal difensore dell’imputato.