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La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 9 ottobre 2018 (ud. 13 settembre 2018), n. 45344, ribadisce il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di ‘libri’ e ‘scritture contabili’ prevista dalla norma di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, l. fall.». Pertanto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.