Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2018 - Non ricorre il concorso formale tra la bancarotta fraudolenta patrimoniale e la bancarotta patrimoniale

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 29 marzo 2018, n. 43811, depositata il 3 ottobre 2018, ha affermato che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223, comma 1, l.f.) e il reato di bancarotta impropria (art. 223, comma 2, n. 2, l.f.) riguardano ambiti diversi. Infatti, mentre il primo presuppone che gli atti posti in essere siano tali da non permettere la ricostruzione delle vicende societarie, creando pericoli per le ragioni creditorie indipendentemente dalle cause che hanno prodotto il fallimento, il secondo riguarda qualsiasi operazione “intrinsecamente pericolosa” per la salute economico-finanziaria della società, tale da porsi come nesso di causa del fallimento. La Suprema Corte ha spiegato come sia possibile il concorso materiale tra i suddetti reati, quando – oltre ad azioni rientranti nello schema della bancarotta fraudolenta – si siano verificate anche operazioni dolose che hanno concorso a causare il fallimento stesso, mentre sia da escludere il concorso formale tra gli stessi; infatti, quando la medesima azione configura il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e al tempi stesso dà origine al fallimento, la Cassazione – come già decretato in decisioni precedenti – ritiene che la bancarotta impropria per operazioni dolose venga assorbita dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale.