Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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L'estensione della privativa (di Fabrizio Jacobacci, Avvocato in Torino – Studio Legale JACOBACCI.)


L’autore affronta il tema dell’estensione della tutela brevettuale, sotto tre aspetti: territoriale, temporale e dell’oggetto del brevetto. L’intervento descrive, pertanto, il diritto c.d. di priorità e la c.d. procedura di esame centralizzato, per poi passare al c.d. certificato di protezione complementare, strumento di estensione della durata della privativa. Infine, l’autore individua le caratteristiche che l’invenzione deve soddisfare affinché il brevetto possa essere validamente concesso.

The author examines the issue of the extension of patent protection, in three aspects: territorial, temporal and the subject of the patent. The speech therefore describes the so-called right of priority and the so-called centralized examination procedure to then move on to the so-called complementary protection certificate, instrument for extending the duration of the patent. Finally, the author identifies the characteristics that the invention must satisfy in order for the patent to be validly granted.

Keywords: extension of patent protection – right of priority – complementary protection certificate.

Il concetto di estensione si può applicare a quattro diverse fattispecie: all’e­stensione territoriale, a quella temporale, cioè la durata, e all’oggetto di ciò che si può brevettare. Partiamo dall’estensione al di fuori del paese di origine perché è un tema abbastanza semplice e che può essere chiarito con il richiamo a pochi punti precisi. I diritti di proprietà industriale sono, per loro natura, diritti territoriali che esplicano i loro effetti all’interno del territorio nel quale l’amministrazione competente ha rilasciato il brevetto (o registrato il marchio). Al di fuori di questo territorio, l’invenzione che forma l’oggetto il brevetto non è tutelata. Ora, la convenzione di Parigi, uno dei più antichi trattati internazionali, attribuisce al richiedente di una domanda di brevetto ilo diritto di richiedere in un altro paese aderente, la protezione della stessa invenzione entro 12 mesi dalla data del primo deposito, potendo rivendicare la data di tale primo deposito purché, appunto, le successive richieste vengano presentate entro 12 mesi dalla prima. Questo diritto – chiamato di priorità, è assai utile perché permette di approntare i passi necessari per la tutela del brevetto in un paese estero (o in più paesi) con la tranquillità di sapere che la data è ormai fissata. Oltre a questo profilo, vale la pena ricordare che l’estensione geografica della tutela può essere conseguita, oltre che mediante la richiesta di brevetti nazionali, cioè per ciascun paese interessato, anche mediante procedure di esa­me centralizzato. Esistono infatti delle procedure per ottenere la tutela di fuori del territorio del paese di origine che consistono in una fase di esame e di concessione centralizzata del brevetto che, alla loro conclusione, sfociano in tanti brevetti nazionali quanti sono gli stati designati. Un esempio ben note è quello del brevetto europeo. Va rammentato che una volta concesso, il brevetto europeo non è un diritto unitario, ma un fascio di diritti ciascuno regolato dalla legge nazionale. Il vantaggio è quello di avere una unica procedura che si tradurrà, eventualmente, nel rilascio di un brevetto che avrà un testo in una delle lingue della procedura – francese, tedesco e inglese – e le rivendicazioni i n tutte e tre le lingue ufficiali e, una volta che il concesso potrà essere convalidato in ciascun paese aderente alla convenzione sul brevetto europeo. Da quel momento, sarà la legge nazionale a determinarne l’interpretazione e la tutela del brevetto. Il secondo tema è quello della durata. In linea di principio, il brevetto dura vent’anni, anche se non è del tutto vero perché ci sono alcune formule che consentono di prorogare la tutela brevettuale. Il [continua..]

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