Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il segno distintivo “marchio”. I marchi non convenzionali (di Barbara Veronese, Avvocato del Foro di Biella)


L’approfondimento mira ad illustrare il segno distintivo “marchio”, avuto particolare riguardo alla figura del marchio non convenzionale. In tale prospettiva di analisi, preliminarmente, l’autore delinea le caratteristiche peculiari del marchio, soffermandosi sulle fattispecie del marchio di forma, di colore e di posizione, per poi analizzare i caratteri del marchio non convenzionale. La trattazione termina con l’analisi di un caso studio.

 

The distinctive “trademark”. Unconventional brands

The paper aims to illustrate the distinctive “trademark”, with particular regard to the figure of the unconventional trademark. In this perspective of analysis, firstly, the author outlines the distinctive characteristics of the brand, focusing on the specific characteristics of the brand in terms of shape, color and position, and then analyzes the characters of the unconventional brand. The paper ends with a case study.

Keywords: trademark – unconventional – characteristics.

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Nel panorama del segno distintivo “marchio” particolare attenzione meritano le fattispecie del marchio di forma, di colore e di posizione. Come noto, il marchio è quel segno distintivo, disegno od espressione che consente al consumatore di identificare la provenienza di un certo prodotto o servizio da una specifica fonte, distinguendolo in base a sue specifiche caratteristiche. Il marchio influenza in misura significativa la scelta d’acquisto da parte di potenziali consumatori e, al tempo stesso, costituisce un preziosissimo veicolo di informazioni riguardanti lo specifico prodotto; inoltre, guardando all’impre­sa, esso protegge l’investimento dalla stessa effettuato nell’ideazione e creazione del segno e tutela, altresì, lo stesso marchio da possibili violazioni ad opera di terzi. Tra i marchi è individuabile la figura del c.d. marchio non convenzionale (che comprende segni non rientranti nelle categorie standard, rappresentate da nomi, parole, frasi, immagini o dalla loro combinazione) che presenta natura dubbia, in quanto si tratta di quel segno (ad esempio: colore, odore, suono) che, nonostante riesca ad adempiere alle funzioni essenziali dei marchi, a causa della sua non conformità al criterio della rappresentazione grafica ha evidenziato difficoltà in sede di registrazione presso i competenti uffici. Con l’introduzione dell’articolo 4 del regolamento UE 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea ci si è posti l’obiettivo di superare il requisito della rappresentazione grafica del segno, tentando, così, di dare soluzione alla questione critica, riconoscendo, quindi, la possibilità di depositare il segno oggetto di registrazione “in qualsiasi forma idonea” utilizzando la o, sarebbe meglio dire, le tecnologie normalmente ed attualmente disponibili. A fondamento di tale evoluzione riformatrice vi è la necessità di doversi allineare e stare al passo con il dinamismo delle nuove tecnologie, valorizzando anche le nuove forme di marchio legate all’avanzamento tecnologico ed all’integrazione internazionale nell’era del Web. In tal modo, è stato possibile espandere la definizione di marchio andando ad includere in detta fattispecie tutte le tipologie di segni, anche quelle che, precedentemente, erano di quasi impossibile registrazione; pensiamo, a solo titolo di esempio, ai marchi di movimento, a motivi ripetuti, a quelli olografici, multimediali, olfattivi, sonori, nonché a quelli di colore e di posizione. Del resto, tutti ormai constatano che i colori e le combinazioni cromatiche sono sempre più di frequente utilizzati dalle imprese per identificare i propri prodotti e i propri servizi nel mercato e, tra le dette realtà spiccano, in particolar modo, le imprese operanti nel settore “moda” o “fashion” e anche quelle del food o [continua..]

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