Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il ruolo del giudice nelle vendite telematiche (di Maria Gabriella Rigoletti, Giudice presso il Tribunale di Torino.)


Nel presente intervento, viene descritto il ruolo del giudice dell’esecuzione, rimasto sostanzialmente immutato, nell’ambito delle nuove modalità di vendita telematica. Vengono, quindi, passati in rassegna i momenti della fase di vendita nel quale il giudice è chiamato ad intervenire: dalla predisposizione dell’ordinanza di delega all’intervento di cui all’art. 591-ter c.p.c., su ricorso del professionista delegato o delle parti, ai controlli sull’adem­pimento delle forme di pubblicità prescritte nell’ordinanza di delega. Interessanti sono le disquisizioni in ordine all’applicazione dell’art. 591-ter c.p.c. nell’ambito delle vendite telematiche e in ordine alle conseguenze del mancato pagamento da parte del creditore della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche.

Judge’s role in online auctions

In this speech, the role of the enforcement judge is described, which has remained substantially unchanged, in the context of the new telematic forced sales. All the moments of the sales phase in which the judge is called to intervene are examined: from the preparation of the delegation ordinance to the intervention referred to in article 591-ter of the Code of Civil Procedure, upon appeal by the delegated professional or the parties, to the control on the fulfillment of the forms of advertising prescribed in the delegation ordinance. Interesting are the discourses regarding the application of article 591-ter of the Code of Civil Procedure within the scope of telematic sales and the consequences of the non-payment by the creditor of advertising on the Public Sales Portal.

Keywords: enforcement judge – article 591-ter of the Code of Civil Procedure – omitted advertising on the Public Sales Portal.

Il ruolo del G.E. non si è ovviamente modificato con l’introduzione delle vendite telematiche, tuttavia le peculiarità di tali vendite hanno portato in evidenza nuove questioni, che per effetto delle modalità telematiche di presentazione dell’offerta hanno fatto sorgere dubbi interpretativi. Su questi vorrei soffermarmi, passando in rassegna i diversi momenti, relativi alla fase di vendita, in cui si verifica l’intervento del Giudice, o perché si tratta di un’attività di sua competenza, o perché il suo intervento è sollecitato da una delle parti del processo o dal professionista delegato (nelle forme previste dall’art. 591 ter c.p.c.). Va da subito precisato come la fase della vendita comprenda tutte le attività compiute dall’ordinanza ex art. 569 c.p.c., con cui si stabiliscono le modalità della vendita forzata, fino al provvedimento di trasferimento coattivo del bene, e cioè al decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c. In questo arco temporale – al di là del momento iniziale e finale – il ruolo di controllo del G.E. non viene meno e in questo senso importanza fondamentale hanno i rapporti riepilogativi periodici, che il professionista deve depositare e che consentono al Giudice di valutare il tempestivo svolgimento delle attività delegate e altri eventi, che potrebbero essere rilevanti, riguardo al prosieguo della procedura, come ad esempio per le valutazioni da operare ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c.

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SOMMARIO:

1. La predisposizione dell’ordinanza di delega - 2. L’intervento del Giudice nella valutazione dell’efficacia/ammissi­bilità delle offerte - 3. La pubblicità e i controlli che il Giudice deve operare al momento della firma del decreto di trasferimento - 4. La pubblicità straordinaria - 5. Lo strumento dell’art. 591 ter c.p.c.


1. La predisposizione dell’ordinanza di delega

Con l’ordinanza di delega va operata la scelta delle modalità di vendita, scelta che deve rispondere ai principi di efficienza, efficacia e rapidità. Già sono state illustrate nella relazione iniziale le diverse modalità di vendita telematica e le scelte, che il Tribunale di Torino ha ritenuto di operare. Ovviamente, nel caso in cui la vendita sia disposta con modalità asincrona, spetta all’ordinanza di vendita di determinare la durata della gara. Nell’ordinanza debbono inoltre essere previste le forme di pubblicità e i tempi nel rispetto dei quali la pubblicità deve avvenire, sia per quanto riguarda il Portale delle Vendite Pubbliche, sia per quanto riguarda i mezzi di pubblicità straordinari. La vendita deve infatti essere scandita da condizioni e regole di forma e di sostanza, che non solo devono essere chiare e conoscibili, ma devono rimanere ferme, per assicurare la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti e garantire l’affidamento di ciascuno di loro. La previsione con l’ordinanza di determinate modalità, ivi comprese quelle relative alla pubblicità, sono il frutto di una valutazione ex ante del fatto che quelle condizioni siano indispensabili per l’espletamento della vendita alle mi­gliori condizioni possibili in quel determinato contesto. Il corollario di questa premessa è che non si può procedere alla vendita se la pubblicità non sia stata eseguita con i mezzi e le modalità stabilite. I delegati devono quindi prestare la massima attenzione sull’effettiva e corretta pubblicità con tutti i mezzi disposti. Il controllo dell’avvenuto rispetto spetta poi al G.E. nel momento in cui riceve la bozza del decreto di trasferimento, poiché in quel caso – se la pubblicità non è stata correttamente effettuata – non potrà procedere al trasferimento del bene.


2. L’intervento del Giudice nella valutazione dell’efficacia/ammissi­bilità delle offerte

Come anticipato, l’intervento del G.E. può essere sollecitato nel corso delle attività di vendita attraverso il ricorso di cui all’art. 591 ter c.p.c. Questi alcuni degli aspetti per i quali sono insorti dubbi e problemi nel corso dello svolgimento delle vendite telematiche, che hanno talvolta determinato la pronuncia del G.E. a seguito di ricorsi ex art. 591 ter c.p.c. La procura. L’art. 571 c.p.c. prevede che l’offerta sia presentata personalmente. Le modalità telematiche impongono un’ipotesi di procura necessaria, che è quella in cui l’offerta sia formulata per più soggetti (art. 12, comma 4, d.m. n. 32/2015, quando l’offerta sia formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella PEC per la vendita telematica. La procura deve essere redatta nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata). Diversa la situazione nel caso di offerta presentata dal legale rappresentante di una società, poiché quello è un caso di rappresentanza organica, in cui il soggetto che presenta l’offerta è la persona fisica, che rappresenta la società, mentre l’offerente, che deve coincidere con l’aggiudicatario, è la società. L’orientamento del Tribunale di Torino è stato nel senso di ritenere – diversamente da quanto ritenuto da altri Tribunali – che il soggetto o i soggetti offerenti debbano sempre coincidere con gli aggiudicatari. I dubbi sono stati ingenerati dal termine “presentatore”, utilizzato nelle specifiche tecniche dettate per lo svolgimento delle vendite telematiche. Si tratta di infatti di un termine che non si rinviene, non solo nel codice di proc. civ. e nell’art. 161 ter disp. att., cui rinvia l’art. 569 c.p.c., ma neppure nel d.m. n. 32/2015 (“Regolamento recante le norme tecniche e operative per lo svolgimento delle vendite telematiche”). Tale termine è invece contenuto nelle Specifiche tecniche, che sono un atto subsecondario, pubblicato in data 28 giugno 2017 dal DGSIA (Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi). Ora, ammettere che con queste specifiche tecniche si sia voluto dire qualcosa di diverso da quanto previsto dal codice di rito, parzialmente derogando a quello, pare francamente [continua ..]


3. La pubblicità e i controlli che il Giudice deve operare al momento della firma del decreto di trasferimento

Tra i vari controlli che il Giudice deve operare al momento della firma del decreto di trasferimento, come già prima anticipato, vi è quello relativo al­l’adem­pimento delle forme di pubblicità prescritte con l’ordinanza di vendita. La pubblicità sul portale e l’art. 631 bis c.p.c. L’omessa pubblicità sul portale è causa di estinzione della procedura, a meno che questa non sia dipesa da una causa non imputabile al creditore procedente. Oltre all’ipotesi di mancato funzionamento del Portale, che deve risultare nelle forme specificamente previste, possono esservi altre situazioni in cui la pubblicità non è stata tempestivamente effettuata, ad es. impossibilità di caricamento del file, relativo alla ricevuta di pagamento del contributo unificato. Questa ipotesi si è concretamente verificata in alcune occasioni ed è verosimilmente dipesa dall’estensione del file trasmesso. Si tratterà quindi di valutare da parte del G.E. – al quale il fascicolo deve comunque essere rimesso dal professionista delegato, in tutti i casi in cui la pubblicazione sul PVP non sia stata eseguita – l’imputabilità o meno al creditore dell’omessa pubblicazione. Considerato che in siffatta situazione non può ritenersi integrata la fattispecie di cui all’art. L’art. 631 bis c.p.c., sia per il rinvio in esso operato al disposto dell’art. 630 c.p.c. (rubricato inattività delle parti), sia per la sua collocazione sistematica, prevede infatti un’ipotesi di estinzione del processo, che si ricollega ad una condotta inattiva o non tempestiva della parte.


4. La pubblicità straordinaria

È stato riscontrato che molti professionisti delegati, a fronte del mancato pagamento della pubblicità straordinaria da parte dei creditori, fissino senz’al­tro un’altra vendita. Le indicazioni date dalla Sezione Esecuzioni Immobiliari del nostro Tribunale sono nel senso di trasmettere il fascicolo al Giudice dell’esecuzione, al fine di un’eventuale estinzione atipica, nel caso in cui per due volte di seguito la pubblicità straordinaria non sia stata pagata dai creditori a cui spetta il pagamento. In quel caso infatti il termine ordinatorio per il pagamento della pubblicità, non rispettato, verrebbe dal G.E. prorogato, assegnando un nuovo termine per il pagamento delle spese di pubblicità, che non sarebbe più suscettibile di essere prorogato, secondo quanto previsto dall’art. 154 c.p.c. Il mancato rispetto di quel termine non più prorogabile, e dunque divenuto perentorio, comporterebbe l’estinzione del procedimento, in base all’art. 630, comma 1, ultima parte, dell’art. 630 c.p.c. Va ancora ricordato come la pubblicità debba essere fatta in modo corretto e qualunque errore si verifichi in essa (ad es. nella descrizione dell’immobile o nell’indicazione della sua ubicazione), riverberi i suoi effetti sulla validità della vendita. L’erroneo adempimento della pubblicità prescritta nell’ordinanza di vendita si traduce infatti in un vizio delle condizioni di partecipazione alla gara, dal momento che incide sulla platea dei potenziali acquirenti, alterandone la partecipazione, per cui determina quale conseguenza quella dell’illegittimità del­l’aggiudicazione, che ne sia eventualmente seguita. La regola contenuta nell’art. 2929 c.c., secondo cui la nullità degli atti esecutivi, che hanno preceduto la vendita e l’assegnazione, non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, non trova infatti applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l’assegnazione (v. Cass. 9 giugno 2010, n. 13824). La Corte di Cassazione ha chiarito come la fase della vendita, che inizia dopo l’ordinanza con cui sono stabilite le modalità della vendita e si conclude con il provvedimento di trasferimento, comprende atti preparatori, tra cui vi sono i necessari adempimenti pubblicitari, la cui mancanza o irregolarità vizia di [continua ..]


5. Lo strumento dell’art. 591 ter c.p.c.