Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
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L'applicazione intertemporale dell'art. 2929-bis c.c. (di Andrea Carena-Angelo Di Sapio-Alberto Gianola)


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SOMMARIO:

1. La questione - 2. Retroattività dell’art. 2929-bis c.c. rispetto ai rapporti pendenti - 3. Interesse del creditore vs interesse del debitore e dei suoi aventi causa a titolo gratuito nella cornice della tutela dell’affidamento - 4. L’affidamento meritevole di tutela - 5. Conclusione - NOTE


1. La questione

L’art. 2929-bis c.c. solleva una questione di diritto intertemporale relativa all’individuazione dei contorni diacronici della sua sfera di applicazione [1]. La novella è entrata in vigore il 27 giugno 2015. Nulla quaestio per gli atti a titolo gratuito compiuti successivamente. Il dubbio avvolge la sorte degli atti a titolo gratuito compiuti prima del 27 giugno 2015, per i quali sino al 27 giugno 2016 non sia ancòra trascorso un anno dal giorno della trascrizione [2]. Alcuni primi commentatori limitano l’applicazione dell’art. 2929-bis c.c. agli atti a titolo gratuito posti in essere dopo il 27 giugno 2015 facendo leva sull’art. 11, comma 1, delle preleggi, secondo cui «[l]a legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo»: l’orientamento in esame postula una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2929-bis c.c. volta a tutelare l’affidamento riposto dagli acquirenti a titolo gratuito sulle norme vigenti al momento in cui hanno perfezionato il loro acquisto [3]. Insomma, quod factum est, infectum fieri nequit. La tesi appare poco persuasiva. L’art. 11 delle preleggi, che fa eco al codice napoleonico [4], regola tutte le leggi [5]. A livello costituzionale interviene l’art. 25, ma esclusivamente con riferimento all’efficacia temporale della legge penale. In campo civilistico, la regola d’irretroattività delle leggi civili, anche considerandola come espressione di certezza del diritto o di civiltà giuridica [6], non ha credito costituzionale [7]. Un ostacolo all’applicazione dell’art. 2929-bis c.c. agli atti a titolo gratuito posti in essere prima dell’entrata in vigore della riforma potrebbe derivare dalla configurazione dell’irretroattività delle leggi civili come principio generale di rango legislativo, ancorché non costituzionale. Sulla base di questa ricostruzione, il giudice dovrebbe applicare le nuove leggi soltanto a fattispecie realizzatesi dopo la loro entrata in vigore, salvo che il legislatore abbia disposto diversamente in modo espresso [8]. Ulteriore possibile elemento che può incidere sulla questione è, in una lettura che marcia al passo con la tradizione, il carattere processuale [9] o, piuttosto, sostanziale [10] della regola [continua ..]


2. Retroattività dell’art. 2929-bis c.c. rispetto ai rapporti pendenti

L’art. 2929-bis c.c. racchiude una norma “di confine”, posta sullo stretto crinale che separa il diritto sostanziale dal diritto processuale. Da un lato, infatti, tale disposizione (collocata sistematicamente nel codice civile) ha l’effetto di incidere – ancorché “relativamente” – sulle conseguenze di un dato rapporto giuridico sostanziale (mediante la sanzione dell’inefficacia dell’atto di disposizione), mentre, dall’altro lato, essa introduce nell’ordina­mento un’azione processuale esecutiva, volta a regolare modi e forme di tutela del diritto di credito. L’individuazione della natura giuridica della norma in commento appare tutt’altro che neutra ai fini dell’indagine che stiamo conducendo [13]. Qualora, infatti, si ritenga prevalente la natura processuale, i profili di diritto intertemporale dovranno essere regolati, in assenza di norme transitorie, dal generale principio del tempus regit actum. Sulla scorta di tale canone, per il quale la legge processuale applicabile è quella del momento in cui l’atto è compiuto, il pignoramento (ovvero il primo atto processuale previsto dall’art. 2929-bis c.c.) potrà essere effettuato nei ter­mini di cui alla predetta norma, ancorché il bene sottoposto ad esecuzione sia stato trasferito o costituito in vincolo in epoca precedente alla sua entrata in vigore, e ciò in quanto l’atto di disposizione a titolo gratuito trascritto da non più di un anno costituisce, al riguardo, un mero presupposto fattuale per l’e­speribilità del rimedio. Qualora, invece, si ritenga prevalente la natura sostanziale della disposizione in commento, i profili di diritto intertemporale dovranno essere regolati, in assenza di norme transitorie, dai principî generali dell’ordinamento in tema di successione di leggi nel tempo. Al riguardo, si è già detto che l’art. 11 delle preleggi non costituisce norma di carattere assoluto, e che dal sistema costituzionale non è desumibile un generale divieto di retroattività per le norme di diritto civile. Ciò non significa che la discrezionalità del legislatore non incontri limiti, primo tra tutti quello dell’osservanza del principio di ragionevolezza, il cui rispetto è sottoposto al controllo della Corte [continua ..]


3. Interesse del creditore vs interesse del debitore e dei suoi aventi causa a titolo gratuito nella cornice della tutela dell’affidamento

Abbiamo visto che l’applicazione retroattiva dell’art. 2929-bis c.c. non può essere, per ciò soltanto, ritenuta incostituzionale. La retroattività, da intendersi, compiutamente, come retrospettività [18], può tuttavia presentare dei limiti allorché si ponga in effettivo contrasto con principî europei e costituzionali. Verifichiamone la ricorrenza nel nostro caso. Potremmo pensare alla necessaria ragionevolezza della dimensione temporale della legge, ma va tenuto conto che l’art. 3 Cost. esclude disparità di trattamento sincroniche, non diacroniche [19]. Potremmo pensare poi, appunto, alla tutela dell’affidamento. La giurisprudenza, come visto nel paragrafo precedente, è da tempo assestata nel senso che la retroattività deve trovare adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principî, diritti e beni di rilievo costituzionale, senza poter tradire l’affida­mento del privato, specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, e ciò anche se la disposizione retroattiva sia dettata dalla necessità di contenere la spesa pubblica o di far fronte a evenienze eccezionali [20]. Un esempio sarà esplicativo. Un genitore decide di trasferire a titolo gratuito alla propria figlia una casa di abitazione affinché ella e suo marito possano fissarvi la residenza della propria famiglia secondo il loro accordo ex art. 144, comma 1, c.c. Ha pure la brillante idea di donare a questi giovani sposi un frigorifero. Il 10 giugno 2015 il padre e la figlia si recano dal notaio per la stipula dell’atto di trasferimento immobiliare. La settimana prima, il 3 giugno 2015, il padre aveva acquistato quel frigorifero: lo aveva pagato a rate rilasciando al venditore delle cambiali di cui l’ultima con scadenza il 1° luglio 2015. Le cambiali vanno insolute. Guardiamo questa vicenda nella cornice dell’affidamento. Cambia guardarla dall’angolo visuale del creditore o dall’angolo visuale del debitore e dei suoi aventi causa a titolo gratuito. i. Cominciamo con l’angolo visuale del creditore. Il venditore del frigorifero, al momento in cui ha pattuito la dilazione di pagamento, ha fatto affidamento sull’adempimento di quel padre, ma sapeva che, in caso d’inadempimento, si sarebbe potuto [continua ..]


4. L’affidamento meritevole di tutela

Allo scopo di tracciare i confini temporali della sfera di applicazione dell’art. 2929-bis c.c. [34], l’affidamento delle varie parti coinvolte nella vicenda rileva se meritevole di tutela, ovvero se posto in essere da chi sia immune da rimproveri. In presenza di più affidamenti egualmente meritevoli, l’affida­mento dell’acquirente a titolo oneroso prevale sull’affidamento dell’acquirente a titolo liberale. I principî illustrati emergono nitidamente nelle regole sull’azione revocatoria ordinaria. L’art. 2901 c.c. condiziona la revoca dell’atto di disposizione non oneroso unicamente alla condotta riprovevole del debitore, conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore o dolosa preordinazione a tal fine a seconda che si tratti di atto compiuto successivamente oppure anteriormentealla nascita del credito; la buona fede del beneficato è irrilevante. La condotta irriprovevole del beneficiario rileva invece allorché il debitore disponga a titolo oneroso: in tal caso l’atto è soggetto a revoca solo se il beneficiario era consapevole del pregiudizio arrecato al creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, era compartecipe della dolosa preordinazione a tal fine. In un quadro siffatto, il debitore che, successivamente al sorgere del debito, abbia disposto a titolo liberale facendo affidamento sul sistema ante riforma, meno agevole per il creditore, ha agito ledendo consapevolmente le ragioni creditorie e pertanto la sua condotta non può dirsi esente da rimproveri. Parimenti irrilevante appare l’affidamento dell’acquirente liberale: se il beneficiario è consapevole del pregiudizio apportato al creditore, la sua condotta è riprovevole; se il beneficiario è in buona fede, il suo affidamento sull’acquisto liberale cede davanti all’affidamento del creditore se quest’ultimo è intervenuto a titolo oneroso. La soluzione non cambia qualora fonte del credito pregiudicato sia una liberalità, poiché in tal caso sarebbe il creditore primo beneficiario a prevalere: supporto a quanto illustrato deriva dall’art. 559 c.c., in base al quale la riduzione delle donazioni lesive della legittima partendo dall’ultima, e la considerazione secondo cui è probabile che, per via del più lungo periodo di tempo trascorso [continua ..]


5. Conclusione

In conclusione, l’art. 2929-bis c.c. pare avere portata retroattiva rispetto alle situazioni pendenti. Il contorno della sua dimensione temporale è dunque questo: il rimedio semplificato può essere attivato nei confronti degli atti a titolo gratuito pregiudizievoli compiuti tanto dopo il 27 giugno 2015, quanto prima, sempre che si tratti di atti pregiudizievoli e a titolo gratuito per i quali sino al 27 giugno 2016 non sia ancòra trascorso un anno dalla loro trascrizione [35].


NOTE
Fascicolo 2 - 2016